La collazione

La collazione: definizione, disciplina giuridica e testo delle norme

In questa guida:

  • Che cosa è la collazione
  • Presupposto della collazione
  • Soggetti tenuti alla collazione
  • L'Oggetto
  • Dispensa dalla collazione
  • Collazione in natura o per imputazione
  • Il testo degli articoli del codice civile sulla collazione

Che cosa è la collazione

La collazione è l'obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l'eredità, che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l'obbligo di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Presupposto della collazione

Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto: in dottrina si è sostenuto che non sussista l'obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di legittimario pretermesso, invece, acquistando la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede.

Soggetti tenuti alla collazione

soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell'art. 737 c.c.: i figli, i loro discendenti ed il coniuge.

L'Oggetto

L'oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.

Dispensa dalla collazione

La dispensa dalla collazione è qualificabile come un'ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata da de cuius nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile. Si faccia il seguente esempio: i successori di Tizio sono solamente i suoi due figli, Caio e Sempronio. In vita Tizio ha donato a Caio la somma di euro 40.000,00 ed il patrimonio relitto è pari a 50.000,00:

  • nel caso in cui Caio non fosse stato dispensato dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe 40.000+50.000=90.000 da dividersi tra Caio e Sempronio € 45.000 ciascuno. Caio, avendo già avuto 40.000, avrà diritto a soli 5.000,00 euro;

  • nel caso in cui Caio fosse stato dispensato dalla collazione: i 40.000 sarebbero imputati alla quota disponibile. Nel caso in esame la quota disponibile è 1/3 dell'eredità, quindi 1/3 di euro 90.000=30.000. Caio riterrà euro 30.000 quale quota disponibile e conferirà solamente euro 10.000. Questi euro 10.000 saranno sommati al relictum di 50.000 e, la somma, sarà divisa tra gli eredi Caio e Sempronio (10.000+50.000=60.000/2=30.000) e Caio, avendo conferito 10.000, preleverà 20.000. Alla fine Caio avrà ricevuto, oltre alla sua quota di legittima, la quota disponibile, per un totale di euro 60.000,00.


Collazione in natura o per imputazione

La collazione può farsi in natura o per imputazione: con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria. Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

Il legislatore dispone che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli e tutte quelle elencate dall'art. 742 c.c.

(Dott.ssa Francesca Tessitore)

Il testo degli articoli del codice civile sulla collazione

Art. 737. Soggetti tenuti alla collazione.
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Art. 738. Limiti della collazione per il coniuge.
Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

Art. 739. Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 740. Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo.

Art. 741. Collazione di assegnazioni varie.
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Art. 742. Spese non soggette a collazione.
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.

Art. 743. Società contratta con l'erede.
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Art. 744. Perimento della cosa donata.
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Art. 745. Frutti e interessi.
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 746. Collazione d'immobili.
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

Art. 747. Collazione per imputazione.
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.

Art. 748. Miglioramenti, spese e deterioramenti.
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 749. Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750. Collazione di mobili.
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione. 

Art. 751. Collazione del danaro.
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.